Regolamento 1935/2004/CE
Come già anticipato nell’articolo precedente, esistono delle norme da seguire per la fabbricazione di inchiostri e vernici per gli imballaggi di tipo alimentare.
Il primo regolamento che riguarda questo tipo di packaging è il 1935/2004/CE riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, l’altro regolamento è il 2023/2006/CE sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
L’articolo 3 del regolamente 1935/2004/CE cita:
“I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, affinchè essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
o
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.”
Inoltre, l’articolo 3, punto 15 del regolamento 10/2011/CE, definisce che la parte di packaging che entra a contatto con l’alimento costituita da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale debba essere in grado di garantire che il materiale o l’oggetto finito sia conforme all’articolo 3 del regolamento 1935/2004/CE ed alle disposizioni del presente regolamento.
Questo dipende da vari fattori:
- dal tipo di materiale da cui è formato lo strato barriera;
- dallo spessore dello strato barriera;
- dal tipo di sostanza che può migrare;
- dalla temperatura a cui avviene la migrazione;
- dal tipo di alimento (composizione e struttura);
- dal tempo di contatto.
Nell’esperienza comune si può osservare che un materiale fibroso come la carta ha una scarsa barriera, materiali come vetro e lamine di metallo per spessori consistenti hanno un’alta barriera e materiali polimerici come la plastica o la gomma hanno valori intermedi in base allo spessore, alla struttura del materiale, al tempo di contatto e alla temperatura.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio di danno sensoriale, vi è una differenziazione tra olfattiva e gustativa.
OLFATTIVA: esprimono una misura dell’intesità dell’odore percepito per differenziazioe tra un campione ed un riferimento.
GUSTATIVA: (trasmissione del gusto-test di Robinson) esprimono la variazione di gusto su un alimento simulante in seguito all’interazione con il materiale.
Il regolamento 2023/2006/CE fa espresso riferimento al Reg. 1935/2004/CEE ed introduce il concetto di co-responsabilità di tutti gli operatori all’interno della filiera.